Art. 3.
(Accesso).

      1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad esclusione delle professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche secondo le esigenze della collettività e fatto salvo, nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
      2. La disciplina dell'esame di Stato, ove previsto dalla legislazione vigente in materia, deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
      3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato devono essere composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica. A tale fine, la quota di commissari designati dall'Ordine professionale è limitata a non più della metà dei membri della stessa commissione, tra i quali è compreso il presidente.

 

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